La Composizione Negoziata della crisi introdotta con il D.Lgs 118/21 convertito con Legge 21/10/21 n. 147 offre all’imprenditore l’opportunità di valutare e gestire la crisi di impresa intraprendendo un percorso extragiudiziale, con il sopporto e la supervisione di un Esperto neutrale nominato dalla Camera di Commercio.
L’imprenditore, valutato con un test preliminare lo stato della crisi, intraprende volontariamente questo percorso per raggiungere un accordo con i creditori che dia l’opportunità alla sua azienda di superare la crisi, o per superare la crisi, cedendo in tutto o in parte la società o l’azienda in crisi o trovando nuove risorse. Lì dove il piano di risanamento non riesce l’imprenditore, può, a sua scelta, attivare un procedimento di Concordato Semplificato per la liquidazione dell’impresa.
Durante questo percorso la gestione della azienda rimane all’imprenditore, che tuttavia dovrà informare l’Esperto preventivamente di atti di straordinaria amministrazione che intende intraprendere o dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le trattative in atto con i creditori o con il piano di risanamento.
Il patrimonio dell’azienda viene protetto durante il percorso con la richiesta al tribunale di misure protettive per evitare esecuzioni o la prosecuzione di esecuzioni in atto e, nei rapporti con le banche, la chiusura o sospensione di linee di credito.
Il procedimento è gestito su una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso sito internet istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
Le tappe principali sono:
– l’esecuzione del Test Pratico per la verifica dell’equilibrio economico dell’impresa e la verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento (Decreto Dirigenziale 28(9/2021);
– la redazione di un piano di risanamento confrontando il debito che deve essere rimborsato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale per individuare quali proposte si potranno formulare ai creditori;
– la richiesta alla Camera di Commercio Competente di nomina di Esperto che segue la procedura;
– la valutazione della richiesta da parte dell’Esperto e, se accetta l’incarico (accettazione da comunicare entro 2 giorni dalla nomina) l’esame della situazione da parte dell’Esperto insieme all’imprenditore assistito dai suoi consulenti e la ricerca di una concreta prospettiva di risanamento;
– l’apertura di negoziazioni con i creditori che si ritengono utili per raggiungere accordi che portino al superamento della crisi (non è necessario negoziare con tutti i creditori o raggiungere accordi con tutti i creditori). Le negoziazioni vengono svolte dall’imprenditore e i suoi consulenti con la mediazione dell’Esperto;
– il risanamento può anche avvenire con la cessione della azienda o parte della stessa, o con la cessione di partecipazioni nella società a nuovi soci che portano nuove risorse;
– se non si individua una soluzione entro 180 giorni dalla nomina dell’esperto la procedura si chiude salvo che tutte le parti ritengano utile un nuovo termine di 180 giorni;
– dove il percorso si chiude senza che si sia trovata una soluzione per il superamento della crisi l’imprenditore può accedere alla procedura di Concordato Semplificato (procedura alla quale si accede solo se si è seguito prima il percorso per la composizione negoziata della crisi).
Perché la Composizione Negoziata può essere un buon percorso per il risanamento o la liquidazione?
– L’esecuzione del test pratico, riservato e senza vincoli, offre all’imprenditore una valutazione oggettiva dello stato di crisi;
– il percorso permette all’imprenditore di continuare a gestire la sua azienda;
– l’assistenza dell’esperto agevola l’individuazione della strada migliore per il risanamento e il rapporto con i creditori
– solo con la composizione negoziata si può accedere al Concordato Semplificato.
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Avv. Antonietta Marsaglia